PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. La deduzione per il coniuge a carico di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, di seguito denominato «testo unico», è soppressa.
      2. L'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) di coniugi, non legalmente ed effettivamente separati, è determinata separatamente ed è pari alla somma risultante dall'addizione del reddito imponibile, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10 del testo unico, e dalla divisione per due del totale.
      3. Nel caso in cui il reddito dei coniugi non legalmente ed effettivamente separati sia prodotto da uno solo, il reddito imponibile, ai fini dell'IRPEF, è diviso per due.
      4. Il coniuge superstite e quello legalmente ed effettivamente separato hanno diritto a una detrazione pari al 50 per cento del reddito imponibile ai fini dell'IRPEF qualora con esso convivano i figli, anche adottivi, minori di età ovvero di età non superiore a ventisei anni, se dediti agli studi o al tirocinio gratuito, e pari al 75 per cento per la presenza nel nucleo familiare di figli permanentemente inabili al lavoro. Nei casi di cui al presente comma non si applica la deduzione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b).

Art. 2.

      1. A decorrere dal primo periodo di imposta successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, in luogo delle deduzioni per oneri di famiglia di cui all'articolo 12 del testo unico può essere dedotta dal reddito, al netto degli oneri deducibili di cui all'articolo 10 del medesimo

 

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testo unico, di ciascun coniuge determinato ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, una quota del reddito stesso rapportato ad anno, percentualmente stabilita nelle seguenti misure:

          a) del 2 per cento per gli ascendenti e per i collaterali fino al terzo grado conviventi;

          b) del 5 per cento per ciascun figlio anche adottivo, minore di età ovvero di età non superiore a ventisei anni se dedito agli studi o al tirocinio gratuito; la stessa percentuale del 5 per cento è altresì stabilita per ciascun minore in affidamento e la percentuale del 7 per cento si applica per ciascun figlio permanentemente inabile al lavoro;

          c) dell'1 per cento per ciascuna delle persone indicate all'articolo 433 del codice civile, diverse da quelle indicate alla lettera b), che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

      2. La riduzione in termini di imposta derivante dall'applicazione delle deduzioni di cui al comma 1 non può essere complessivamente superiore a 2.582,28 euro né inferiore alla riduzione che deriverebbe dall'applicazione delle deduzioni di cui all'articolo 12 del testo unico.
      3. Le deduzioni di cui al comma 1 spettano a condizione che le persone di cui alle lettere a), b) e c) del medesimo comma non possiedano redditi propri per un ammontare annuo complessivo superiore a 4.131,65 euro al lordo degli oneri deducibili. Le stesse persone, eccettuati i figli minori di età per i quali è sufficiente la dichiarazione del contribuente, devono attestare di non possedere redditi in misura superiore al limite indicato dal presente comma.

Art. 3.

      1. I lavoratori dipendenti possono chiedere al sostituto di imposta, all'atto del

 

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l'instaurazione del rapporto di lavoro ovvero prima dell'inizio del periodo di imposta, l'applicazione delle deduzioni di cui all'articolo 2, comma 1, della presente legge, in luogo di quelle di cui all'articolo 12 del testo unico. Si applicano le disposizioni degli articoli 23, comma 2, e 24, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.
      2. Il sostituto di imposta opera una ritenuta, ai sensi degli articoli 23, comma 2, 24, comma 1, e 29, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, riducendo per ciascun periodo di paga la base imponibile di un importo corrispondente agli importi percentuali indicati all'articolo 2, comma 1, della presente legge, secondo la misura spettante e verificando le condizioni di cui al medesimo articolo 2, comma 2. Al raggiungimento dell'importo di 1.032,91 euro in termine di imposta il sostituto di imposta sospende l'attribuzione delle quote percentuali di deduzioni; il minore importo delle deduzioni rispetto alle deduzioni di cui all'articolo 12 del testo unico è conteggiato all'atto delle operazioni di cui agli articoli 23, comma 3, e 29, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, e successive modificazioni.

Art. 4.

      1. All'articolo 15, comma 1, del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'alinea, le parole: «19 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «25 per cento»;

          b) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

          «e) le spese per frequenza, comprese quelle relative all'acquisto dei testi scolastici, di corsi di istruzione secondaria e universitaria, in misura non superiore a 5.164,56 euro»;

 

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          c) alla lettera f), le parole: «lire 2 milioni e 500 mila» sono sostituite dalle seguenti: «2.582,28 euro»;

          d) è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

          «i-quinquies) le spese sostenute in occasione del matrimonio nel semestre antecedente e successivo alla data di celebrazione del medesimo nel limite massimo di 10.329,14 euro. Tra tali spese rientrano, oltre a quelle relative all'organizzazione della cerimonia nuziale, secondo gli usi prevalenti, anche quelle sostenute per la predisposizione e l'arredamento dell'abitazione in cui i nubendi hanno fissato la propria residenza».

Art. 5.

      1. All'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, dopo il terzo comma è inserito il seguente:

      «È in facoltà dei coniugi non legalmente ed effettivamente separati presentare su unico modello la dichiarazione unica dei redditi di ciascuno di essi, compresi quelli di cui alla lettera c) dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni. Ai fini del presente comma si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 della legge 13 aprile 1977, n. 114, e successive modificazioni. Nel caso di cui al presente comma, i versamenti unitari e le compensazioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, si riferiscono esclusivamente alle imposte sui redditi».

Art. 6.

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 7,13 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2007, si provvede, per gli anni 2007 e 2008, mediante corrispondente riduzione delle

 

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proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.